Soppalchi. 1.4.17. 1.12.6. WC (D.Lgs. Le dimensioni minime del bagno per i dipendenti devono essere 1×1,20mt e deve esserne presente almeno uno e comunque ne va previsto un numero congruo, secondo quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro. La disposizione di cui al punto 1.11.1.1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.1.11.1.3. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. L’accesso agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o ... e segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. b) Aerazione artificiale. Disponibile anche con lunghezze dei moduli superiori a 6 metri. Negli stabilimenti dove si producono differenti qualità di gas non esplosivi né infiammabili di per se stessi, ma le cui miscele possono dar luogo a reazioni pericolose, le installazioni che servono alla preparazione di ciascuna qualità di gas devono essere sistemate in locali isolati, sufficientemente distanziati fra loro.4.8.2. Stabilità e solidità . } 81/08, Allegato IV, p.to 1.13.2). Lâosservanza dei limiti stabiliti dal presente punto 1.2 circa lâaltezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dellâorgano di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati. Il parapetto non è richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm 90 dal pavimento.3.4.2. In tal caso dovranno essere adottati specifici accorgimenti/dispostivi di chiusura, in grado di garantire la pronta evacuazione in caso di emergenza ed essere azionabili facilmente per consentire l'esodo prima che le persone coinvolte possano subire danni.6. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, quando sono presenti lavoratori in azienda, se non nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza 1.5.8. Ove tecnicamente non risultasse realizzabile lâaerazione naturale, si consente lâuso di un impianto di climatizzazione o di ventilazione forzata. 81/08, allegato IV punto 1.5.). .style35 { Tali ambienti di lavoro in riferimento allâarticolo 65 del D.Lgs. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. ), ove non sia possibile, per vincoli urbanistici o architettonici, intervenire sul numero, posizione e dimensioni delle aperture esterne. In questi ambienti devono essere inseriti degli armadietti spogliatoio ove sia possibile chiudere a chiave i propri vestiti e le proprie cose (quindi devono prevedere necessariamente una forma di serratura). 1.3.12. Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione. 6.1.2. Si segnala che per ambienti che devono sottostare allâobbligo di eliminazione della barriere architettoniche, il parapetto deve essere inattraversabile da una sfera di 10 cm. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata allâorganismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.1.9.2.2. Sistema di areazione superiore e anteriore. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui al punto 3.9.1.1 non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di sicurezza. Sostanzialmente viene richiesto che le aziende predispongano dei locali spogliatoio dedicati dove i lavoratori possano cambiarsi per indossare gli indumenti adatti a svolgere la loro attività lavorativa. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.1.13.1.2. 4.9. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di unâuscita a ciascuna estremità . Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati. font-size: xx-small; Refettori e mensa. Eâ considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.1.7.2.3. 1.11.1.1. 81/08 (v. anche D.P.G.P. 1.4.9. a) La superficie finestrata di ogni locale di lavoro dovrà corrispondere ad almeno:⪠1/10 della superficie pavimentata, per i locali con superficie in pianta sino a 1000 m2;⪠1/12 della superficie pavimentata per la parte eccedente i primi 1000 m2;⪠1/15 della superficie pavimentata per la parte eccedente i 3000 m2, qualora lâaltezza interna netta dei locali sia superiore a 5 m. Nel computo della superficie illuminante può essere compresa la porzione vetrata di porte e portoni comunicanti con lâesterno, misurata a partire da 0,70 m dal suolo. Durante lâesecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il traffico non è sospeso o la linea non è sbarrata, una o più persone devono essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori lâavvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro. color: #FFCC00; I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, tanto se predisposti in applicazione del punto 2.1.8.1, quanto se costituenti elementi degli impianti di produzione o di lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti:4.10.1. essere provvisti di valvole di esplosione, collocate allâesterno dei locali in posizione tale da non arrecare danno alle persone in caso di funzionamento;4.10.2. avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo complesso collegato elettricamente a terra;4.10.3. essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la separazione e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;4.10.4. avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri non possono essere causa di pericolo. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Nellâingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in relazione alla fabbricazione, manipolazione, utilizzazione o conservazione di materie o prodotti, sussistano specifici pericoli, deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza contenute nel presente Decreto e nelle Leggi e Regolamenti speciali riferentisi alle lavorazioni che sono eseguite.2.1.6.2. Le disposizioni e le precauzioni prescritte ai punti 3.2.1 e 3.2.2 devono essere osservate, nella parte applicabile, per lâaccesso agli ambienti o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi, sottotetti, nei quali esista o sia da temersi la presenza di gas o vapori tossici o asfissianti. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.1.9.2.4. font-family: "Arial Black"; 63, c. 1 in riferimento allâAllegato IV, punto 1.3). La superficie finestrata apribile di ogni singolo locale dovrà corrispondere ad almeno:⪠1/20 della superficie di calpestio, per locali con superficie in pianta sino a 1000 m2;⪠1/24 della superficie di calpestio, per la parte eccedente i primi 1000 mq e fino a 3000 m2;⪠1/30 della superficie di calpestio per la parte eccedente i 3000 m2. Salvo quanto è disposto al punto 1.14.1 per i lavori allâaperto, le aziende nelle quali più di30 dipendenti rimangono nellâazienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.1.11.2.2. 1.6.8. text-align: center; 81/08, Allegato IV, p.to 1.11.2). font-size: small; Li troviamo nei cantieri, negli ospedali, nelle mense e in molti altri ambienti che necessitano complementi in grado di rispondere alle esigenze del lavoratore. background-color: #FFFFFF; .style55 { A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni: 1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dellâattività dei lavoratori;1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio dâaria;1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro lâumidità ;1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. Porte - Uscite di sicurezza (D.Lgs. 4.4. 3,2 al netto dei servizi igienici. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso lâesterno.1.7.1.4. 1.13.1.1. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o unâutilizzazione separata degli stessi. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente. Fermo restando che nella materia il riferimento è rappresentato dallâallegato IV del D.lgs 81/08 in relazione al titolo II âLuoghi di lavoroâ, con il documento che segue si è inteso mettere a disposizione dei committenti e dei progettisti una raccolta di elementi di riferimento non espressi in dettaglio nel D.Lgs 81/08, in alcuni casi anche ad interpretazione di alcuni obiettivi fissati nello stesso. 230/95, relativo alla protezione dalle radiazioni ionizzanti, impone lâobbligo di procedere nei luoghi di lavoro sotterranei anche saltuari alla misurazione della concentrazione media annuale di radon entro 24 mesi dallâinizio dellâattività (capo III-bis), ai fini dellâapplicazione delle misure conseguenti. 1.12.1. Armadietto spogliatoio in metallo per dipendenti con divisorio interno per lo sporco e il pulito. Illuminazione di emergenza. .style12 { Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati, allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti alle altre lavorazioni.In particolare, nel lay-out aziendale si avrà cura di separare in altri locali o zone chiuse dello stesso capannone macchine e impianti rumorosi, isolare le macchine rumorose mediante schermi fono isolanti- fonoassorbenti, separare le lavorazioni rumorose, tra loro o da altre zone/reparti di lavoro. 81/08).Premessa la raccomandazione di evitare per quanto possibile lâutilizzo di locali interrati/seminterrati ad uso scolastico, si ricorda che è vietata la presenza di studenti minori in locali interrati in cui i valori di âgas radonâ misurati superino il livello dâazione previsto di 500 Bq/m3.Potrà essere concessa deroga per i locali seminterrati/interrati da adibirsi ad utilizzo saltuario quali, ad esempio, locali adibiti a proiezioni filmati, riunioni/udienze, attività integrative, fatti salvi i requisiti strutturali/impiantistici previsti nei capitoli precedenti.Per quanto riguarda la deroga per eventuali locali destinati a cucine, si vedano il punto 2.1.5 e i precedenti punti 6.1-6.8. I soppalchi, cioè i piani di calpestio a quota intermedia in un locale avente le caratteristiche previste(illuminazione, areazione ecc. III del D.M. Il numero deiservizi igienici deve essere calcolato in base alla stima della forza lavoro presente e devono essere sempre divisi per sesso.Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti di igiene. border-color: #000000; REQUISITI SPECIFICI PER LOCALI DESTINATI AL COMMERCIO 5.1. 4.5.1. Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive. 4.8.1. font-size: small; Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e lâeliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nellâambiente di lavoro. a) Aerazione naturale diretta. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili. n. 81/08 â art. Può essere invocata lâesigenza tecnica ad es. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti: 1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;1.2.1.2. cubatura non inferiore a m3 10 per lavoratore;1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq2. Lo spogliatoio può essere ricavato nell'antibagno? 6.5.4. Armadietti Spogliatoio in Metallo Dimensioni Varie. Nuove costruzioni. 1.11.1. 81/08, allegato IV punto 1.13.). 1.4.4. Illuminazione sussidiaria.1.10.7.1. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dellâilluminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità . 65 del D.Lgs. nuove finestre, tetti a shed, cortili ecc).Ove per impedimenti strutturali ciò non sia possibile, è ammesso il ricorso alla sola illuminazione artificiale anche per le postazione di lavoro fisse alle seguenti condizioni:⪠che non vi sia un peggioramento rispetto alla situazione lavorativa precedente;⪠che lâorganizzazione degli spazi limiti al massimo i posti di lavoro fissi privi di illuminazione naturale;⪠che, ove possibile, sia previsto un locale di riposo provvisto di finestre.5.3. Cosa prevede la normativa sugli spogliatoi di cantiere e aziende? Mettiamo disposizione dei nostri clienti iscritti alla newsletter professional una utile Check List con i principali punti di verifica relativi agli ambienti di lavoro.Piu' di 40 pagine di punti di verifica utili durante i sopraluoghi e audit aziendali.L'elenco dei contenuti e' cosi' strutturato: AMBIENTI DI LAVORO.. Altezza cubatura e superficie.